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Le criticità e le ragioni del «monitoraggio» per gli studi professionali

Formalizzando la proroga dell'applicazione «monitorata» anche per il 2006 da parte della commissione esperti, Agenzia delle entrate e associazioni di categoria avranno ancora un anno in più avere sotto controllo alcune delle situazioni che presentano maggiori criticità quali:

i problemi relativi al cosiddetto «principio di cassa»;

le situazioni di coloro che operano, in maniera significativa, con soggetti pubblici (per esempio, uffici giudiziari, enti pubblici territoriali, lavori pubblici ecc.)

la difficoltà di trovare elementi strutturali collegati con la capacità di produrre compensi;

idonei indicatori di coerenza economica in grado di distinguere soggetti «strutturati» come le imprese, da soggetti «destrutturati», quali appunto i professionisti.

Il nuovo modello di stima dei compensi, «testato» su significativi studi di settore del comparto professionale (UK03 - Geometri, UK04U - Studi legali, UK05U - Commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, UK18U - Architetti, TK23U - Ingegneria integrata, TK24U - Agrotecnici e periti agrari, TK25U - Agronomi), ha l'obiettivo di verificare «anno per anno» la congruità dei compensi dichiarati, calcolati, in base alla nuova procedura, nel seguente modo:

1.

sterilizzando innanzitutto il «criterio di cassa»;

2.

poi, per ogni «cluster», in funzione sia al numero che alla tipologia degli incarichi svolti nel periodo d'imposta o in anni precedenti (anche se non ultimati nel corso dell'anno), per i quali siano stati percepiti compensi (anche parziali) nell'anno;

3.

infine, ponderando sia il numero che la tipologia degli incarichi svolti secondo il valore medio dichiarato per «cluster», tenendo conto dei valori minimi a livello provinciale.

Con queste nuove modalità, non essendo utilizzati per la congruità gli elementi contabili, non risulta più significativo ai fini del calcolo di Gerico, il «disallineamento temporale» tra spese sostenute e compensi percepiti nell'anno. In questo modo, secondo i «test» effettuati sul nuovo prototipo presentato alle Associazioni di categoria, un professionista può risultare «non congruo» quando dichiara di aver svolto incarichi per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori minimi definiti con i criteri di cui al precedente «punto 3».

Le associazioni, però, affermano che questo processo di analisi della congruità non è utilizzabile per tutte le categorie di professionisti o lavoratori autonomi.

Infatti, non tutte le attività del settore in questione risentono delle problematiche legate al «criterio di cassa» oppure, per esempio, per lo studio degli odontoiatri, trattandosi di soggetti fortemente «strutturati», caratterizzati da costi di esercizio rilevanti, il modello di stima non può prescindere dalle variabili di costo oltre a quelle strutturali come il valore dei beni strumentali ovvero il numero e la tipologia delle prestazioni svolte.

Per gli «indicatori di coerenza» tutto da rifare
Mentre per la congruità dei compensi sono stati fatti passi avanti e il nuovo modello di stima degli studi evoluti, sebbene con gli approfondimenti necessari, è stato comunque valutato positivamente dalle associazioni e sicuramente migliorativo rispetto al precedente, per quanto concerne, invece, gli indicatori di coerenza, le considerazioni formulate non sono affatto lusinghiere.
Infatti, a giudizio dei rappresentati delle professioni, nessuno degli elementi che compongono i tre indicatori («resa oraria», «incidenza dei costi sui compensi», «resa del capitale») proposti dall'Agenzia delle entrate, è adeguato a valutare in termini di coerenza le «performance» di chi esercita queste attività economiche:

l'indicatore della «resa oraria», viene giudicato di scarsa attendibilità, considerando che l'attività del professionista può essere molto diversa in ragione della struttura e delle tipologie di prestazioni degli studi professionali e della territorialità;

l'indicatore «incidenza dei costi sui compensi», reintroduce nuovamente i costi nella stima della funzione di compenso, in controtendenza con il nuovo modello di stima della congruità che non utilizza più i costi;

l'indicatore della «resa del capitale», infine, calcolato come rapporto fra i compensi e il valore dei beni strumentali, sarebbe fuorviante per le attività professionali in quanto non è il capitale a incidere sulla propensione del professionista a realizzare compensi, ma la capacità professionale.


Autore: Leonardo Baglioni
Fonte:
ItaliaOggi Sette - 12 Febbraio 2007


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